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Cassazione, ordinanza 7 luglio 2011, n. 15067, sez. VI - I civile

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandatari - Amministrazione della società - Sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari - Unico socio accomandante - Assunzione di fatto della gestione sociale - Conseguenze - Acquisto della qualità di rappresentante della società - Esclusione - Fondamento.


Nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l'art. 2323 cod. civ., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale, posto che l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., non determina l'acquisto, da parte sua, del potere di rappresentanza della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2318, 2320, 2321 e 2323.
Massime precedenti Conformi: n. 21803 del 2006.
Massime precedenti Vedi: n. 8058 del 2007, n. 11973 del 2010.