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Cassazione, sentenza 6 maggio 2015, n. 9124, sez. I civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - Nullità del contratto costitutivo di società di persone - Effetti - Equiparabilità allo scioglimento della società - Sussistenza - Conseguenze - Ripartizione tra i soci del patrimonio comune.

La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, "quoad effectum", allo scioglimento della stessa, sicché la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2332

Massime precedenti Conformi: N. 565 del 1995

Massime precedenti Vedi: N. 3166 del 1999