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Cassazione, sentenza 24 settembre 2009, n. 20544, sez. I civile (Conf.)

Società – Di persone fisiche – Società semplice – Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio – Recesso del socio - Società di persone a tempo indeterminato - Recesso del socio - Negozio unilaterale ricettizio - Revoca - Ammissibilità - Condizioni.


Nelle società di persone a tempo indeterminato, la dichiarazione di recesso del socio è un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società, a differenza del caso in cui la società abbia una scadenza prefissata, ove l'uscita di uno dei soci dalla compagine sociale determina una modifica del contratto sociale che necessita del consenso di tutti i soci. Nella prima ipotesi non è esclusa, peraltro, la facoltà di revoca del recesso da parte del socio, in quanto la prevalenza del rapporto volontaristico-collaborativo fra i soci comporta che una diversa comune volontà possa essere espressa, almeno fino a che non si sia proceduto alla liquidazione della quota del socio uscente mediante la revoca della precedente volontà di scioglimento del singolo rapporto sociale, sempre che sussista la concorde volontà di tutti i soci in tal senso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2252 e 2285.
Massime precedenti Conformi: n. 186 del 1965.
Massime precedenti Vedi: n. 5548 del 2004.