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Cassazione, sentenza 22 ottobre 2013, n. 23891, sez. I civile

I) PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - Conferimento societario - Azione revocatoria - Litisconsorzio necessario dei soci - Insussistenza - Ragioni - Intervento adesivo - Ammissibilità.

SOCIETÀ - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA - Conferimento societario - Azione revocatoria - Litisconsorzio necessario dei soci - Insussistenza - Ragioni - Intervento adesivo - Ammissibilità.


I conferimenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società, sia essa personale o di capitali, la quale pertanto, nella veste di parte acquirente, è l'unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a renderli inopponibili, salvo l'interesse dei primi all'intervento adesivo in ragione dell'affidamento riposto nel conferimento in natura, soprattutto se riguardi un bene essenziale all'attività sociale la cui eventuale perdita, per effetto dell'azione esecutiva del creditore particolare, ponga a rischio la stessa esistenza della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2253, 2342 e 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 e 105.


II) RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO - Conferimento societario - Revocabilità - Fondamento.

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - Conferimento societario - Revocabilità - Fondamento.

L'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento è ammissibile, non interferendo sulla validità del contratto costitutivo della società e quindi non ostandovi l'art. 2332 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma apportata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), riguardante la nullità di quel contratto e non i vizi della singola partecipazione, che restano regolati dalle norme generali, né subendo alcun "vulnus" il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci, non determinando l'esito favorevole della stessa alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l'esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative, né, infine, precludendola la disciplina in tema di trascrizione (art. 2901, ultimo comma, cod. civ.), che tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto - e non, quindi, della società conferitaria, terza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. - o l'illiceità penale della restituzione indebita del conferimento (art. 2626 cod. civ.), evenienza ontologicamente affatto diversa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2253, 2332, 2342 e 2901, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6,  Direttive Commissione CEE 09/03/1968 num. 151
Massime precedenti Vedi: N. 1804 del 2000