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Cassazione, sentenza 26 febbraio 2016, n. 3813, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - Poteri dei liquidatori - Limitazioni dell'assemblea - Conferimento di poteri rappresentativi, in modo congiunto, a tutti i liquidatori - Inclusione - Proposizione di impugnazione in base a procura conferita da uno solo di essi - Inammissibilità.
In tema di società per azioni, l'assemblea può disporre limitazioni dei poteri dei liquidatori anche con riguardo alla rappresentanza, sia sostanziale che processuale, della società stessa, sicché, ove i poteri rappresentativi, senza distinzione fra attività negoziali ed attività processuali, risultino dall'assemblea conferiti congiuntamente a tutti i liquidatori, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per la società in base a mandato difensivo conferito da uno solo di essi.