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Cassazione, sentenza 19 ottobre 2016, n. 3, sez. III civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - Rapporti tra i soci illimitatamente responsabili - Inadempimento di obbligazione contratta dalla società verso uno di essi - Titolo estraneo al rapporto sociale - Estensione dell'azione del socio creditore verso la società nei confronti di altro socio - Condizioni e limiti - Fattispecie. 
In tema di società di persone, non sussiste la responsabilità illimitata del socio, nei confronti degli altri soci, per le obbligazioni contratte dalla società verso i soci stessi per un titolo estraneo al contratto sociale, sicché l'estensione agli altri soci dell'azione promossa dal socio creditore contro la società è configurabile solo ove sussista un effettivo squilibrio tra i soci medesimi nei reciproci obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali.
(Nella specie, la S.C., riformando la sentenza impugnata, ha escluso l'esistenza di un tale squilibrio quanto agli oneri relativi ad un rapporto locatizio fatto valere in giudizio, contro la società, da uno dei suoi unici due soci collettivisti, atteso che l'immobile alla stessa locato era risultato in comproprietà paritaria tra questi ultimi).
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI TRA SOCI - Rapporti tra i soci illimitatamente responsabili - Art. 2291 c.c. - Inapplicabilità - Ragioni.
Il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, desumibile dall'art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell'azione intrapresa contro la società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest'ultima, avendo così l'ordinamento inteso favorire ed agevolare l'attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano solidalmente ed illimitatamente tutti i soci o gli associati (o alcuni di loro), sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo comune, i primi possono fare affidamento.