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Cassazione, sentenza 19 dicembre 2016, n. 26097, sez. III civile

SOCIETA' - TUTELA PENALE IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI - DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETA' SOGGETTE A REGISTRAZIONE Amministratore di società – Atto posto in essere in violazione dell’art. 2624 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 61 del 2002) – Nullità ex art. 1418 c.c. – Esclusione – Annullabilità per conflitto di interessi – 
L'atto posto in essere dall'amministratore della società in violazione del divieto di cui all’art. 2624 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 61 del 2002) non è nullo ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., dovendo trovare applicazione, in ragione del carattere specifico del conflitto che la norma penale mira ad evitare, la previsione di annullabilità dell'atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato.