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Cassazione, sentenza 7 maggio 2014, n. 9846, sez. I civile

SOCIETÀ IN GENERE - Contratti parasociali

Tenuto conto che i patti parasociali sono convenzioni atipiche, che riguardano i rapporti personali tra soci e operano sul piano organizzativo e gestionale, taluni soci si prestano e si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società e, pertanto, integrano la fattispecie del contratto a favore di terzo. Di questo poi sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la società quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte.

In tema di patti parasociali, la qualificazione di un contratto, concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti, si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione o per violazione delle regole ermeneutiche.