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Cassazione, sentenza 23 settembre 2022, n. 36000, sez. V penale

REATI SOCIETARI - Falsificazione del libro soci - Per ottenere la maggioranza in assemblea - Influenza illecita - Configurabilità.


Il delitto di illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 c.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 61 del 2002, è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.

La condotta tipizzata dalla norma incriminatrice richiede - rispetto al previgente art. 2630 c.c., comma 1, n. 3, - un elemento di frode integrato da comportamenti artificiosi aventi carattere simulatorio idoneo a realizzare un inganno, sicché il precetto sanzionato si configura come reato a forma vincolata; inoltre - essendo il reato posto a tutela dell'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare - per la sua consumazione è necessario che la condotta abbia effettivamente inciso sulla formazione della maggioranza, trattandosi di fattispecie criminosa costruita come reato di evento, diversamente da quella contemplata dal previgente art. 2630 c.c.

Si tratta, dunque, di un reato di evento a forma vincolata che, sotto il profilo psicologico, è caratterizzato dal dolo specifico, in quanto l'agente, oltre ad avere la consapevolezza di determinare la maggioranza assembleare mediante atti simulati o fraudolenti, deve agire al fine di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, che può essere anche di natura non patrimoniale.

Ed è condivisa opinione ritenere che la nozione di "atti simulati" contenuta nell'art. 2636 c.c., non deve essere intesa in senso civilistico, con esclusivo riferimento all'istituto della simulazione regolato dall'art. 1414 c.c. e segg., ma deve essere inquadrata in una tipologia di comportamenti più ampia, che include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.