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Cassazione, sentenza 22 marzo 2013, n. 7312, sez. Lavoro

Società - Amministratore della società – Amministratoreincompatibile con la posizione del lavoratore.


La carica di amministratore unico di una società a basepersonale è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato dellastessa, in quanto non possono in un unico soggetto riunirsi la qualità diesecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente adesprimere tale volontà; infatti, la costituzione e l'esecuzione del rapportolavorativo subordinato devono essere collegabili a una volontà della societàdistinta da quella dell'amministratore.
(Nella fattispecie la Corte d’appello ha riscontratol’effettività del ruolo gestorio assunto da un dipendente della società; diconseguenza ha escluso che l’amministratore di una società in accomanditasemplice possa essere contemporaneamente dipendente della medesima, per lanecessità che non si concentrino a un tempo nella stessa persona fisica ilpotere di esprimere la volontà della società, di dare a essa esecuzione nonchédi effettuarne il relativo controllo, tanto più che, instaurandosi il rapportodi lavoro subordinato nei confronti dell'amministrazione della società, nelcaso di amministratore unico verrebbe a mancare l'elementodell'intersoggettività, senza del quale è inconcepibile la stessa esistenza disiffatto rapporto giuridico. Ciò vale, a maggior ragione, per le società dipersone, nelle quali la mancata creazione di un distinto ente giuridico e laminore spersonalizzazione dei soggetti preposti agli organi sociali fannoapparire ancor più necessaria la distinzione tra i soggetti dei relativirapporti giuridici).