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Cassazione, sentenza 22 aprile 2013, n. 9662, sez. I civile

Società– Durata – Diritto di recesso.


Stabilire una durata della società ad un termine assai lontano nel tempo (nel caso di specie, l’anno 2100) equivale allo stabilire una durata a tempo indeterminato: pertanto, la delibera con cui tale durata viene ridotta comporta l’eliminazione di una causa di recesso con conseguente riconoscimento del diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti.