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Cassazione, sentenza 18 marzo 2015, n. 5449, sez. I civile

OCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - Fallimento del socio di società in nome collettivo - Effetti - Scioglimento del rapporto sociale - Bilanciamento tra la tutela della società e la massa creditoria del fallimento - Modalità attuative.

La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell'art. 2288 cod. civ. - applicabile, come nella specie, ex art. 2293 cod. civ., alla società in nome collettivo - ed il bilanciamento tra la tutela della società e la massa creditoria del fallimento del socio si realizza, da un lato, evitando alla società l'eventualità pregiudizievole di avere il fallimento nella compagine e precludendo al fallimento di vendere la quota in via esecutiva; dall'altro, nel rendere oggetto della massa attiva fallimentare il credito di liquidazione della quota.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2288, Cod. Civ. art. 2293, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 147