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Cassazione, sentenza 15 aprile 2014, n. 8756, sez. IV civile

Azienda – Cessione del ramo di azienda.

 

In virtù dell'art. 2112 c.c., deve intendersi per ramo autonomo d'azienda, come tale suscettibile di trasferimento, ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità; il che presuppone però una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento. L'art. 2112 c.c. presuppone, quindi, che vengano trasferiti, nella loro funzione unitaria e strumentale, beni materiali destinati all'esercizio dell'impresa ovvero strutture a tal fine organizzate: il ramo d'azienda ceduto, pertanto, può comprendere anche beni immateriali, ma non può ridursi solo ad essi.