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Cassazione, ordinanza 28 gennaio 2014, n. 1813, sez. VI – 3 civile

PERSONA GIURIDICA - SEDE - Sede effettiva di società - Nozione - Luogo di accentramento dei poteri direzionali e amministrativi - Necessità.

La "sede effettiva" di una società dotata di personalità giuridica non si identifica con il luogo nel quale essa abbia uno stabilimento, paghi le retribuzioni dei dipendenti, riceva o consegni merci, essendo invece necessario che in quel sito si accentrino di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell'azienda stessa, ancorché diverga da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale venga svolta l'attività imprenditoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46
Massime precedenti Conformi: N. 10243 del 2000
Massime precedenti Vedi: N. 2671 del 2005 



COMPETENZA CIVILE - Competenza per territorio.

Al fine di individuare concretamente il concetto di "sede effettiva" al quale rapportarsi in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche in relazione alla competenza per territorio, si deve fare riferimento al sito in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione e di amministrazione dell'azienda, anche ove esso diverga da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale viene svolta l'attività imprenditoriale mentre, sempre a questo fine, non rileva il fatto che in un determinato luogo la società abbia uno stabilimento, paghi gli stipendi ed i salari ai propri dipendenti, riceva le merci e consegni i manufatti.