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Cassazione, ordinanza 22 dicembre 2020, n. 29330, sez. I civile

SOCIETÀ - SOCIETÀ DI CAPITALI - Erogazione da parte del socio - In conto di futuro aumento di capitale - Condizione sospensiva - Delibera - Mancata adozione - Obbligo di restituzione Sussiste.

Le erogazioni dei soci in conto futuro aumento di capitale (come anche quelle semplicemente in conto aumento di capitale), pur se normalmente tradotte in sostegno finanziario alla società, possono affluire al patrimonio netto della società percipiente solo una volta che abbiano ricevuto un'irreversibile imputazione al capitale sociale, a meno che il socio non abbia inteso devolverle, con manifestazione inequivoca di volontà, al patrimonio sociale convertendole in contributi in conto capitale o a fondo perduto ovvero ancora a copertura perdite. Se l'erogazione del socio è eseguita in conto di un futuro aumento di capitale, si è in presenza di una copertura anticipata di un aumento di capitale programmato ma non ancora deliberato, ovvero a un conferimento solo potenziale, che non diventa effettivo se non nel momento in cui vada ad imputarsi nel capitale sociale. Con la conseguenza che persiste il diritto ad ottenere la restituzione ove non si verifichi la specifica condizione di perfezionamento individuata all'atto dell'erogazione, come conseguenza del meccanismo risolutivo, secondo uno schema condizionale non dissimile a quello - nel distinto caso ovviamente ispirato a condizione sospensiva - che si ha ove il socio si sia obbligato nei confronti della società a sottoscrivere un determinato aumento di capitale prima che lo stesso sia formalmente deliberato dall'assemblea.