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Cassazione, ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936, sez. unite civili

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - Corte dei conti - Giurisdizione - Società "in house" - Criteri identificativi - Esame dello statuto vigente all'epoca della condotta ritenuta dannosa - Fattispecie.


Appartiene alla giurisdizione contabile l'azione esercitata dalla Procura regionale della Corte dei conti diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società "in house" - per tale dovendosi intendere quella dal cui quadro statutario, vigente all'epoca della condotta ritenuta dannosa, emerga che sia stata costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e rispetto alla quale solamente i medesimi enti siano soci - ove essa esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e sia assoggettate a forme di controllo della gestione analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non ravvisabili le suddette caratteristiche nella AMA s.p.a., società istituita dal Comune di Roma e da quest'ultimo interamente partecipata).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1, Legge 24/11/2003 num. 326, Direttive del Consiglio CEE 12/12/2006 num. 123 art. 1, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 113, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 14, Cod. Civ. artt. 2393 e 2393 bis
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 26283 del 2013