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Cassazione, sentenza 3 gennaio 2017, n. 23, sez. I civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - Società di persone - Società in accomandita semplice - Azzeramento del capitale per perdite - Obbligo di ricostituzione del capitale o messa in liquidazione della società - Insussistenza - Successiva distribuzione di utili - Ripianamento delle perdite dell'esercizio precedente e portate a nuovo - Necessità.
Nelle società di persone, e, in particolare, nella società in accomandita semplice, non sussiste, in caso di azzeramento del capitale per perdite, alcun obbligo di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della società, fermo restando, però, che, riportate a nuovo le perdite, il calcolo degli utili ripartibili tra i soci, ai sensi dell’art. 2303 c.c., deve essere operato sul patrimonio effettivo della società e, dunque, ripianando integralmente le perdite subìte nell’esercizio precedente.