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Cassazione, sentenza 5 febbraio 2015, n. 2063, sez. III civile

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI - Mandato alle liti - Società - Fusione per incorporazione - Applicazione del regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Evento verificatosi nel corso del giudizio di merito - Difensore della società incorporata - Notifica di precetto di pagamento in assenza di nuovo mandato - Nullità - Fondamento.

 

Nell'ipotesi di incorporazione di società nel corso di un giudizio di cognizione e nel vigore della disciplina anteriore alla riforma del diritto societario, il difensore della società incorporata non può avvalersi della procura conferita da quest'ultima per la notifica di un precetto di pagamento, ancorché nel giudizio non sia stata dichiarata l'estinzione della rappresentata, a ciò ostandovi tanto il fatto che nel precedente regime l'incorporazione produceva gli effetti corrispondenti a quelli di una successione universale, senza che rilevi la nuova formulazione dell'art. 2504 bis cod. civ., che, nel sancire la prosecuzione della società incorporante o di quella che risulti dalla fusione nei rapporti anche processuali anteriori alla fusione, ha carattere innovativo e non interpretativo o retroattivo, né il principio di ultrattività del mandato, che non si estende dal giudizio di cognizione a quello esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Decreto Legisl. 28/12/2004 num. 310 art. 23 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 110

Massime precedenti Vedi: N. 4740 del 2011, N. 1760 del 2012