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* Cassazione, sentenza 31 luglio 2017, n. 18963, sez. III civile

SOCIETÀ - In accomandita semplice - Diritto alla liquidazione della quota sociale - Eredi del de cuius - Termine di prescrizione.
Il diritto, riconosciuto agli eredi del socio di una società di persone dal combinato disposto degli articoli 2284 e 2289, primo comma, cod. civ., alla liquidazione della quota sociale già in titolarità del de cuius, ha natura analoga al diritto di credito che sarebbe spettato al socio stesso per l'ipotesi di recesso attuato prima della morte, sicché è soggetto alla prescrizione quinquennale ex articoli 2949 cod. civ., applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale, e non al più lungo termine, decennale, sancito dall'articolo 2946 cod. civ., atteso il carattere speciale della prima di tali disposizioni, la cui ratio è quella di assicurare la certezza della definizione dei rapporti societari.