Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 16 aprile 2018, n. 9346, sez. VI - 1 civile

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - Società costituita da due soli soci - Morte di uno di essi - Eredi del socio defunto – Diritto del socio superstite a deliberare la liquidazione della società - Conseguenze.

 

 

In tema di società di persone composta da due soli soci, per effetto del coordinamento tra l'art.    2284 c.c. e 2272 n. 4 c.c., in caso di morte di un socio, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi va considerata come condicio iuris priva di efficacia retroattiva, sicché   in difetto di detta ricostituzione lo scioglimento della società si verifica alla scadenza del semestre    in pendenza del quale il socio superstite, oltre ad optare per la ricostituzione, può scegliere tra le diverse alternative di cui all'art. 2384 c.c.