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Cassazione, ordinanza 22 aprile 2016, n. 8233, sez. VI – 1 civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - Socio receduto - Quota - Liquidazione - Partecipazione agli utili e alle perdite inerenti alle "operazioni in corso" - Nozione - Riferimento a tutte le operazioni relative a rapporti preesistenti al recesso - Somme dovute in base a condono fiscale per violazioni anteriori al recesso - Inclusione - Richiesta in epoca successiva - Ininfluenza - Condizioni.
In tema di liquidazione della quota del socio receduto da società di persone (nella specie, società in accomandita semplice), l'art. 2289, comma 3, c.c., nel porre a favore ed a carico di detto socio, rispettivamente, gli utili e le perdite inerenti ad "operazioni in corso" alla data del recesso, si riferisce alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data. Esso, pertanto, trova applicazione con riguardo alle somme versate dalla società in base a condono fiscale attinente a violazioni commesse prima del recesso, anche se richiesto in epoca successiva - sempre che non siano in discussione la sussistenza della violazione ed il carattere vantaggioso della definizione agevolata - in quanto la relativa istanza e gli ulteriori adempimenti connessi sono rivolti ad estinguere un debito già sorto.