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Cassazione, ordinanza 4 luglio 2018, n. 17490, sez. I civile

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - PROCEDIMENTO - Delibera di esclusione di un socio - Convocazione di tutti i soci - Necessità - Esclusione - Raccolta delle volontà dei singoli soci idonee a formare la maggioranza - Comunicazione della delibera al socio escluso - Sufficienza - Fondamento. 

 

La delibera di esclusione di un socio di una società di persone, per la cui validità è richiesta, ex art. 2287 c.c., la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né è necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera avanti al tribunale.