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Cassazione, ordinanza 8 settembre 2022, n. 26501, sez. I civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - Liquidazione della quota del socio uscente - Partecipazione agli utili e alle perdite inerenti ad "operazioni in corso" ex art. 2289, comma 3 c.c. - Riferibilità a sopravvenienze attive e passive già esistenti - Occupazione abusiva di un terreno della società astrattamente idonea a far sorgere un credito indennitario - Riconducibilità al concetto di “operazioni in corso” - Esclusione - Fondamento.


In tema di liquidazione della quota del socio receduto da società di persone, l'art. 2289, comma 3, c.c., nel porre a favore ed a carico di detto socio, rispettivamente, gli utili e le perdite inerenti ad "operazioni in corso" alla data del recesso, si riferisce alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data. Esso, pertanto, non è applicabile alla situazione di fatto rappresentata dall'occupazione di un terreno di proprietà della società da parte di una porzione di fabbricato appartenente ai soci di essa, situazione che solo astrattamente è idonea a far sorgere un credito indennitario in capo all'ente, ma che non costituisce all'attualità una componente attiva.