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Cassazione, ordinanza 8 luglio 2022, n. 21731, sez. I civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO - Recesso per giusta causa - Società di persone - Rispetto del principio di correttezza e buona fede - Necessità - Inadempimento agli obblighi gestori da parte dell'altro socio - Tolleranza - Necessità di messa in mora - Esclusione.


Il recesso per giusta causa dalla società di persone va effettuato nel rispetto del principio di correttezza e buona fede e, pertanto, la legittimità del suo esercizio deve essere valutata nel complessivo contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, dovendosi escludere che, in una società in nome collettivo composta da due soli soci, a fronte dell'inadempimento dell'altro socio ai propri obblighi gestori, seguito da un periodo di tolleranza, il socio uscente debba necessariamente mettere in mora il primo e richiedere il detto adempimento prima di poter validamente esercitare il proprio diritto di recesso.