Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 28 aprile 2022, n. 13265, sez. II civile

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - MORTE DEL SOCIO - Società di persone - Morte del socio - Costituzione per testamento del diritto di usufrutto sulla quota - Ammissibilità - Condizioni dettate dall’art. 2284 c.c. - Continuazione della società con gli eredi in seguito ad accordo tra socio superstite e erede del socio defunto - Necessità - Mancata continuazione e liquidazione della quota - Realizzazione del diritto sulle somme liquidate sulla partecipazione del socio defunto.


In tema di società di persone, la costituzione per testamento dell'usufrutto sulla quota del socio defunto incontra i limiti previsti dall'art. 2284 c.c., che attribuisce agli eredi del socio il diritto alla liquidazione della quota salvo che i soci superstiti non preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi, qualora vi acconsentano; pertanto, la costituzione dell'usufrutto sulla quota del socio defunto si avrà soltanto in caso di continuazione della società con gli eredi, mentre in caso di liquidazione della quota, il diritto si realizza sulle somme ricavate dalla liquidazione della partecipazione del socio defunto.