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Cassazione, ordinanza 16 marzo 2023, n. 7642, sez. II civile

SOCIETÀ - SOCIETÀ DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) – Società inattiva ma ancora iscritta nel registro delle imprese - Legittimazione attiva - Capacità di compiere tutti gli atti che la riguardano - Sussistenza.


La permanenza dell'iscrizione nel registro delle imprese della società di persone di cui sia attestata la sola inattività non comporta né il difetto di legittimazione attiva o passiva rispetto alla titolarità delle sue situazioni né la carenza della sua legittimazione a stare in giudizio, essendo irrilevante che essa sia stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane (la cui iscrizione rappresenta, essenzialmente, la condizione per la concessione delle varie agevolazioni previste a favore di tali tipi di imprese).

In altri termini, ove la società di persone non è (più o ancora) sostanzialmente operativa ma risulti comunque regolarmente iscritta, anche se emerga l'annotazione di essere "inattiva" dalla relativa visura, rimane giuridicamente esistente e conserva, perciò, la piena capacità e legittimazione a compiere tutti gli atti che la riguardano, permanendo gli ordinari effetti pubblicitari correlati alla sua iscrizione.