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Cassazione, ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24769, sez. VI – 1 civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO - Valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c. - Considerazione del valore dell’avviamento e della futura redditività dell’azienda della società - Necessità - Ragioni. 

 

In tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c., occorre tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro.