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Cassazione, ordinanza 20 dicembre 2018, n. 33087, sez. VI-5 civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - Società in accomandita semplice - Estinzione - Successione del socio accomandatario nel rapporto di imposta - Necessità di provare la propria qualità - Esclusione - Fondamento.

In caso di estinzione della società in accomandita, il socio accomandatario può subentrare nel lato passivo del rapporto di imposta senza provare la propria legittimazione "ad causam", perchè l'estinzione della società determina un fenomeno successorio quanto alle obbligazioni sociali, che si trasferiscono ai soci che ne rispondono, illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano assoggettati "pendente societate".