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Cassazione, sentenza 8 aprile 2015, n. 7003, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - Trasferimento di quote sociali - Violazione di patto di prelazione statutariamente previsto - Conseguenze - Inefficacia del trasferimento - Limiti - Nullità - Esclusione.

In tema di società di capitali, l'acquisto di quote sociali effettuato in violazione del patto di prelazione statutariamente previsto in favore dei soci determina l'inefficacia, peraltro nella sola misura in cui si realizzi un'alterazione nella proporzione fra le rispettive quote, del relativo trasferimento nei confronti degli altri soci e della società, ma non anche la nullità del negozio traslativo tra il socio alienante ed il terzo acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2469

Massime precedenti Difformi: N. 2763 del 1973

Massime precedenti Vedi: N. 12370 del 2014