Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 30 gennaio 2013, n. 2220, sez. II civile

Società -Di capitali - Società a responsabilità limitata - Costituzione - Atto costitutivo - Oggetto sociale - Attività finanziaria - Art. 106 t.u.b. -Violazione - Illecito disciplinare del notaio rogante - Sussistenza.

Notariato -Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Atto costitutivo di s.r.l. -Oggetto sociale - Attività finanziaria - Art. 106 t.u.b. - Violazione -Illecito disciplinare del notaio rogante - Sussistenza.


La clausola statutaria di una società a responsabilità limitata, che, nell'ambito dell'oggetto sociale, preveda la possibilità per la società di "concedere avalli, fideiussioni e garanzie di ogni genere" espressamente "nei confronti di chiunque, per obbligazioni di terzi anche non soci", contemplando attività finanziarie svolte nei confronti del pubblico, rientra nell'area della riserva di cui all'art. 106 del testo unico bancario ed è, perciò, nulla per contrasto con norma imperativa, con la conseguente integrazione in capo al notaio, che abbia rogato l'atto costitutivo, dell'illecito di cui all'art. 28,primo comma, n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106,Legge 16/02/1913 num. 89 artt. 28, 138 e 138-bis
Massime precedenti Vedi: N. 21493 del 2005, N. 26011 del 2007.