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Cassazione, sentenza 3 giugno 2014, n. 12370, sez. I civile

I) SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - Statuto - Previsione di un patto di prelazione - Diritto di riscatto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

 

L'art. 2479 cod. civ., nel testo anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, non prevede un diritto di prelazione ma consente il relativo patto, così esprimendo il principio di libera trasferibilità delle quote sociali, per cui l'eventuale previsione di una prelazione ha fonte non legale, ma negoziale e solo in tale ambito trova la sua disciplina. Ne deriva che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, e non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, che non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettante ai relativi titolari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Cod. Civ. art. 732, art. 2470, art. 2479

Massime precedenti Vedi: N. 93 del 1989, N. 11057 del 1993, N. 12797 del 2012

 

II) SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - Violazione del diritto di prelazione del socio - Diritto al risarcimento del danno - Condizioni - Onere di allegazione in capo al prelazionario - Sussistenza - Risarcimento in via equitativa - Configurabilità.

 

Non sussiste un danno "in re ipsa" in caso di violazione della clausola statutaria attributiva di un diritto di prelazione del socio per l'acquisto della partecipazione societaria poiché la stessa assolve ad una funzione organizzativa per un interesse sociale e non del singolo socio. Ne deriva che grava su quest'ultimo l'onere di allegare un suo specifico interesse all'acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa, e, solo in tal caso, può giustificarsi la eventuale liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ragione della impossibilità o notevole difficoltà di una sua precisa quantificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, art. 2470, art. 2479, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Massime precedenti Vedi: N. 5963 del 2008, N. 25052 del 2013