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Cassazione, sentenza 23 febbraio 2012, n. 2758, sez. I civile

Società a responsabilità limitata – Versamenti dei soci a favore della compagine – Aventi natura di apporti – Restituzione condizionata al soddisfacimento dei creditori sociali – Iscrizione a bilancio – Appostazione fra le riserve – Necessità - Fondamento.


Costituiscono apporti al patrimonio sociale, e debbono perciò essere iscritti in bilancio tra le riserve, i versamenti effettati dai soci di una società a responsabilità limitata in favore della medesima società, se sia stato previsto che il rimborso può aver luogo solo dopo il soddisfacimento dei creditori sociali, attingendo all'eventuale residuo attivo della liquidazione del patrimonio dell'ente, benché con preferenza rispetto al rimborso di altri analoghi versamenti operati da altri soci.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2424.