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Cassazione, sentenza 14 ottobre 2013, n. 23218, sez. Unite civili

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE - Spedizione dell'avviso nel termine legale o statutario - Sufficienza - Limiti.


Salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2366, 2479 bis e 2484
Massime precedenti Vedi: N. 3587 del 1975, N. 15672 del 2007