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Cassazione, sentenza 13 marzo 2014, n. 5931, sez. I civile

I) SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - DENOMINAZIONE SOCIALE - Denominazione sociale - Trasferimento a terzi, anche insieme all'azienda - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

La denominazione sociale, investendo la sua funzione distintiva la stessa soggettività della società di capitali, non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all'azienda, sia perché la cessione di quest'ultima non estingue la persona giuridica, la cui continuità ed identità è preservata proprio dal mantenimento della denominazione, sia perché l'art. 2567 cod. civ., in tema di denominazione sociale, non richiama l'art. 2565 cod. civ., dettato in tema di impresa individuale, secondo cui la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.

(In applicazione di tale principio è stata confermata la sentenza di merito che ha dichiarato l'illiceità dell'utilizzo del nome "Franco Tosi" da parte di alcune società acquirenti dell'azienda di una società di capitali avente tale denominazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2565 e art. 2567

Massime precedenti Vedi: N. 1078 del 1968

 

II) BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - TRASFERIMENTO - Trasferimento d'azienda unitamente al relativo marchio - Implicita cessione anche della ditta o della denominazione sociale - Insussistenza - Fondamento.

 

Ai sensi dell'art. 15 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, e dell'art. 2567 cod. civ. il marchio può essere trasferito solo in occasione del trasferimento dell'azienda o di un ramo particolare di questa e, in tal caso, non sono implicitamente trasferiti anche la ditta o la denominazione (salva l'ipotesi, prevista dall'art. 2573, secondo comma, cod. civ., della denominazione di fantasia o della ditta figurata), non essendovi alcuna disposizione di legge che lo preveda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2567 e art. 2573 com. 2, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 15, Regio Decr. 04/12/1992 num. 480

Massime precedenti Vedi: N. 1424 del 2000, N. 14787 del 2007, N. 26901 del 2008

 

III) SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - DENOMINAZIONE SOCIALE - Denominazione sociale - Tutela - Mutamento dell'oggetto sociale - Irrilevanza - Fondamento.

 

La denominazione sociale è tutelata anche nell'ipotesi di un eventuale mutamento dell'oggetto sociale, in quanto essa ha la funzione di individuare la società come soggetto di diritto e quindi prescinde dall'attività in concreto svolta e dall'oggetto sociale, che può mutare nel corso della sua attività senza che ciò comporti un mutamento della sua soggettività e, quindi, senza che ciò renda necessaria una modifica della sua denominazione o consenta ad altri l'uso della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2326 e art. 2567

Massime precedenti Vedi: N. 1078 del 1968