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* Cassazione, ordinanza 11 settembre 2017, n. 21036, sez. VI – 1 civile

SOCIETÀ - Giudizio di liquidazione delle quote – Clausola compromissoria – Opponibilità al socio receduto – Non sussiste.

 

Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status socii" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota". La circostanza, dunque, che per effetto della comunicazione di recesso il rapporto sociale tra il socio e la società si sciolga hinc et inde e che si caduca perciò a far tempo dalla sua conoscenza da parte della società ogni vincolo nascente dal rapporto pregresso, con eccezione dei soli rapporti obbligatori sorti fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento, rende inopponibili al recedente tutte le successive vicende che dovessero interessare la società, sicché sono conseguentemente irrilevanti nei suoi confronti, tra l'altro, i mutamenti che abbiano ad oggetto il suo assetto organizzativo e, segnatamente, il fatto che la società originariamente di persone si trasformi, come qui è avvenuto, in una società di capitali.