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Cassazione, sentenza 3 dicembre 2018, n. 31186, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - Società - Erogazione in conto di futuro aumento di capitale - Dazione condizionata alla delibera di aumento entro un termine - Mancata delibera di aumento - Insorgenza dell’obbligazione restitutoria - Fondamento - Applicabilità dell’art. 2467 c.c. - Esclusione - Ragioni.

In tema di società di capitali, le erogazioni in conto di futuro aumento di capitale effettuate da un socio in favore della società, condizionate all'adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un determinato termine, nel caso di mancata adozione della delibera (nella specie, per l'intervenuto fallimento della società sottoposta ad amministrazione straordinaria), determinano a carico della società l'obbligo di restituzione di quanto erogato dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l'erogazione determina un aumento di capitale solo potenziale, destinato a divenire effettivo solo a seguito della delibera di aumento. Né a tale fattispecie è applicabile l'art. 2467 c.c. poiché tale disciplina riguarda solo i versamenti effettuati a titolo di finanziamento o di mutuo, ai quali è possibile associare un obbligo di rimborso, mentre non è applicabile ai versamenti o ai trasferimenti in conto capitale, in considerazione della diversità della causa che li contraddistingue, assimilabile a quella di capitale di rischio piuttosto che a quella delle obbligazioni creditorie.