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Cassazione, sentenza 3 dicembre 2014, n. 25576, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO E STATUTO - ISCRIZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE - Società bancaria - Ordine giudiziale di iscrizione nel registro delle imprese - Conseguenze - Esistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

Il decreto emesso dal tribunale che ordina l'iscrizione dell'atto costitutivo di una società bancaria nel registro delle imprese non è idoneo a provare l'esistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, di cui all'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, posto che le verifiche operate dal giudice dell'omologa in ordine alle condizioni cui è subordinata l'iscrizione della società nel detto registro non hanno valore vincolante in un successivo giudizio di natura contenziosa.

(Fattispecie relativa ad un atto costitutivo di società per azioni formato precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2330,  Cod. Civ. art. 2436,  Legge 24/11/2000 num. 340 art. 32,  Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 14