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Cassazione, sentenza 27 ottobre 2014, n. 22784, sez. I civile

SOCIETÀ PER AZIONI - Impugnativa di delibera assembleare per annullamento – Permanenza dello status di socio fino alla decisione della controversia

 

L'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta.

Affinché sussista l'interesse del socio alla impugnazione per nullità della deliberazione dell'assemblea di approvazione del bilancio "ex" art. 2379 c.c., occorre l'allegazione di una incidenza negativa nella di lui sfera giuridica delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale, sia pure in termini anche soltanto di una possibilità di danno correlata alla sua partecipazione societaria; ne consegue che deve ritenersi svolto in termini generici il motivo di ricorso per cassazione che - nel censurare la statuizione di merito la quale, a fronte della successiva delibera dell'assemblea di azzeramento del capitale per perdite e di ricostituzione del capitale sociale, cui l'impugnante non abbia partecipato, dichiari la di lui sopravvenuta perdita di interesse e di legittimazione attiva in ordine alla proposta azione di nullità della delibera di approvazione di un bilancio precedente - sia privo di ogni riferimento alla individuazione di un interesse sostanziale del socio. La nullità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.c. – nella fattispecie, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 2003 - ricorre solo in caso di contrasto con norme dettate a tutela dell'interesse generale, tale da trascendere quello del singolo socio, mentre il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela dell'interesse dei singoli soci o di gruppi di essi determina un'ipotesi di semplice annullabilità della delibera.