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Cassazione, sentenza 23 maggio 2013, n. 12831, sez. II civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - CAUSE - FALLIMENTO - Effetti ex art. 2448 cod. civ. anteriore alla riforma del diritto societario - Immediata estinzione della società - Esclusione - Conseguenze - Preliminare di compravendita di azioni stipulato anteriormente al fallimento - Scioglimento per impossibilità sopravvenuta - Esclusione.

 

Il fallimento di una società per azioni non determina lo scioglimento, per impossibilità sopravvenuta, del contratto preliminare, anteriormente stipulato, di compravendita delle azioni della stessa società, poiché ai sensi dell'art. 2448 cod. civ., nel testo "ratione temporis" applicabile (anteriore alla riforma del diritto societario), la dichiarazione di fallimento è causa di scioglimento, ma non di immediata estinzione, della società, sicché la perdurante esistenza in vita dell'ente (sia pure ormai privo di ogni potere in relazione al suo patrimonio) conferisce natura di beni commerciabili alle relative quote di partecipazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1351 e 2448

Massime precedenti Vedi: N. 7693 del 1998, N. 4584 del 1999