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Cassazione, sentenza 18 settembre 2013, n. 21342, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - Deliberazione assembleare di modifica della struttura dell'organo amministrativo - Revoca implicita - Sussistenza - Giusta causa - Configurabilità - Condizioni.

 

La cessazione di un componente del consiglio di amministrazione, determinata dalla deliberazione assembleare che abbia modificato la struttura dell'organo amministrativo (nella specie, passaggio dall'organo collegiale a quello monocratico), configura un'ipotesi di revoca, sia pur implicita, degli amministratori incompatibili con il nuovo assetto della società, priva di giusta causa, in mancanza di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto tali da elidere l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell'amministratore e che non può essere integrata dal nuovo assetto organizzativo della società insindacabilmente scelto dall'assemblea, che non è, di per sé, collegabile ad una rottura del "factum fiduciae".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383

Massime precedenti Conformi: N. 6526 del 2002, N. 23557 del 2008, N. 27512 del 2008

Massime precedenti Vedi: N. 27512 del 2008