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Cassazione, sentenza 15 luglio 2014, n. 16168, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - RIMBORSO DELLE AZIONI - Liquidazione della partecipazione del socio receduto - Valutazione della consistenza patrimoniale - Criterio statutario della continuità aziendale (cosiddetto "going concern") - Validità - Fondamento.

 

E’ valida la clausola statutaria che preveda che la consistenza patrimoniale della società, alla quale fa riferimento l'art. 2437 ter, secondo comma, cod. civ. ai fini della liquidazione della partecipazione in caso di recesso del socio (ovvero, in virtù del richiamo di cui all'art. 2355 bis, terzo comma, cod. civ., nell'ipotesi di prelazione nella circolazione "mortis causa"), venga valutata secondo un criterio che tenga conto dell'utilizzo dei cespiti nella prospettiva della continuità aziendale (cosiddetto "going concern") atteso che, da un lato, la valutazione della consistenza patrimoniale può essere effettuata secondo una molteplicità di criteri, sicché la scelta statutaria del criterio del "going concern" non può ritenersi adottata in violazione di legge, mentre, dall'altro, tale criterio si mostra coerente con la condizione dei beni organizzati in azienda, il cui valore complessivo non si risolve nella somma del valore statico dei singoli beni, ma è inevitabilmente influenzato dalla prospettiva della continuazione dell'attività.

Riferimenti normativi: cod. civ. art. 1419, cod. civ. art. 2355-bis com. 3, cod. civ. art. 2437 ter com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15785 del 2010