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Cassazione, ordinanza 4 luglio 2018, n. 17498, sez. I civile

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - Accordo tra soci uno dei quali si obblighi a manlevare l’altro delle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società mediante l’attribuzione di un diritto di vendita c.d. put della partecipazione sociale a prezzo predeterminato - Liceità e meritevolezza degli interessi - Sussistenza.

 

 

E' lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato,  si  obblighi  a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. "put") entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società.