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Cassazione, ordinanza 22 dicembre 2020, n. 29325, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - APPROVAZIONE - Nullità della deliberazione - Impugnazione - Legittimazione - Socio-amministratore che ha partecipato alla redazione del bilancio - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di bilancio di società di capitali, il socio-amministratore è legittimato a impugnare la delibera di approvazione del bilancio che egli stesso ha contribuito a redigere in qualità di componente dell'organo di gestione, per farne valere la nullità, tenuto conto che non è prevista, in relazione a tale evenienza, alcuna restrizione al diritto di impugnazione e che la parte, esercitando funzioni e ruoli distinti (quello di socio e quello di amministratore), ben può esprimere due diverse valutazioni, senza violare il divieto di venire "contra factum proprium", promuovendo un'azione che, ai sensi dell'art. 2379 c.c., spetta a chiunque vi abbia interesse.



SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE Deliberazioni assembleari nulle o annullabili Impugnazione Litisconsorzio dei soci Esclusione Fondamento
– Legittimazione disgiuntiva all'impugnazione – Sussistenza - Efficacia di giudicato della pronuncia di accoglimento - Configurabilità - Limiti.

In tema di società di capitali, la pronuncia di nullità o l'annullamento delle deliberazioni assembleari hanno effetto nei confronti di tutti i soci, anche se non vi è litisconsorzio necessario tra di essi, trattandosi di ipotesi in cui l'ordinamento riconosce a più soggetti la legittimazione disgiuntiva ad agire per rimuovere una certa situazione giuridica ed espressamente dispone la soggezione al giudicato anche di coloro che non hanno agito, quale eccezione alla regola limitativa dell'art. 2909 c.c.; tale ipotesi ricorre solo nel caso di accoglimento dell'impugnazione perché, in questo modo, si consuma l'interesse ad agire dei colegittimati non partecipanti al giudizio, mentre, ove l'impugnazione sia rigettata, tale evenienza non si verifica e, infatti, gli altri legittimati possono ancora procedere all'impugnazione, sempre che non siano decaduti.