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Cassazione, sentenza 7 dicembre 2016, n. 25085, sez. V civile

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORGANI SOCIALI - Società costituita anteriormente al 2004 - Consiglio di amministrazione - Delega generale ai singoli consiglieri dei poteri gestionali - Violazione del principio di collegialità - Esclusione.
In tema di società a responsabilità limitata costituita in data anteriore all'1° gennaio 2004, la previsione statutaria che consenta al consiglio di amministrazione, senza escluderne la concorrente legittimazione, la delega delle proprie attribuzioni ai singoli consiglieri, con esercizio disgiunto dei poteri, non contrasta con l'art. 2475, comma 3, c.c., che non impone - ad eccezione dell'ultimo comma - il principio di collegialità, considerato il carattere suppletivo delle disposizioni in questione rispetto all'atto costitutivo, sicché risulta legittima la delega generale ad un singolo consigliere dell'esercizio dei poteri gestionali, con conseguente attribuzione al medesimo del potere di rappresentanza negoziale e processuale della società.