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Cassazione, sentenza 8 agosto 2016, n. 16622, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - Società cooperativa a responsabilità limitata - Obblighi del socio - Rimborso di spese ed oneri per il funzionamento della società - Previsione in clausola statutaria - Validità - Fondamento.
In tema di responsabilità del socio di società cooperativa a responsabilità limitata, è legittima la clausola statutaria che preveda l'obbligo dei soci di rimborsare alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento poiché non implica un'incidenza sulla tipologia societaria così da far assumere alla cooperativa la veste di società a responsabilità illimitata atteso che non impegna i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, ma regola solo i rapporti interni alla società e, inoltre, è pienamente compatibile con la realizzazione dell'oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria ad esso funzionale.