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* Cassazione, sentenza 25 maggio 2016, n. 10821, sez. I civile

SOCIETÀ - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - Assemblea – Convocazione – Amministratore – Inerzia ostruzionistica – Socio di maggioranza – Titolarità di un terzo del capitale – Riconoscimento del potere - Sussiste.

In materia di convocazione dell’assemblea societaria l’inapplicabilità alla s.r.l. dell’articolo 2367 c.c. dettato per le S.p.A. porterebbe ad una paralisi della vita societaria, se la richiesta di assemblea da parte di una maggioranza qualificata dei soci incontrasse l’inerzia ostruzionistica dell’amministratore, ad esempio perché direttamente controinteressato alla proposta di revoca portata dall’ordine del giorno.

Ne consegue che nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, si palesa necessario trovare un meccanismo alternativo e questo appare correttamente individuato nel riconosciuto potere di convocazione dell’assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell’organo di gestione.