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Cassazione, sentenza 18 novembre 2016, n. 23514, sez. II civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - Società cooperativa edilizia - Trasferimento dell'immobile - Fattispecie a formazione progressiva - Prenotazione dell'alloggio - Contratto preliminare - Assegnazione dell'alloggio - Contratto definitivo - Conseguenze.
In tema di società cooperativa edilizia, il trasferimento dell'immobile prevede una fattispecie a formazione progressiva, la cui prima fase, presupponente l'acquisizione dello "status" di socio da parte dell'assegnatario e la prenotazione dell'alloggio, deve qualificarsi come contratto preliminare, perché con l'individuazione del bene e del corrispettivo nasce l'obbligo per la società di prestare il proprio consenso al trasferimento, e la cui seconda fase, consistente nella successiva assegnazione dell'alloggio, si identifica con il contratto definitivo; ne consegue che, in caso di fallimento della cooperativa, è in facoltà del curatore, prima dell'assegnazione, di sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell'art. 72, comma 4, l. fall.