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Cassazione, sentenza 16 novembre 2016, n. 23353, sez. lavoro

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - Delibera di esclusione - Decorrenza del termine per l'opposizione ex art. 2533 c.c. - Comunicazione - Necessità - Contenuto e prova - Conoscenza "aliunde" - Irrilevanza.
Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2533 c.c. per proporre opposizione avverso la delibera di esclusione del socio di società cooperativa, decorre dalla comunicazione della stessa, restando irrilevante la conoscenza del provvedimento "aliunde" acquisita; la prova dell'avvenuta comunicazione, da intendersi come partecipazione al socio non soltanto dei contenuti della delibera, ma anche delle sue motivazioni onde assicuragli il pieno esercizio del diritto di difesa nel termine breve assegnato, deve essere fornita in modo rigoroso, in ragione della gravità degli effetti derivanti al decorso del termine, senza che sia sufficiente la mera circostanza della proposizione di un'impugnativa stragiudiziale, che prova una semplice conoscenza di fatto dell'avvenuta esclusione.