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* Cassazione, sentenza 24 maggio 2016, n. 10694, sez. III civile

Cancellazione dal registro delle imprese – Effetti.
L'estinzione della società di capitali per effetto della volontaria cancellazione dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno di tipo successorio nei confronti dei soci, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa. In astratto, pertanto, il socio successore della società ha legittimazione ad impugnare una decisione emessa nei confronti della società estinta.
(Nello specifico si tratta di stabilire se la cancellazione, così come disciplinata dal nuovo art. 2495, c.c., introdotto dal d.lgs. n. 6/2003, produca, o no, l’estinzione della società di capitali, con il conseguente fenomeno successorio nei confronti dei soci, venendo meno la sua capacità e soggettività).