Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 1° giugno 2021, n. 15276, sez. III civile

SOCIETÀ - SOCIETÀ PER AZIONI - Socio di maggioranza - Esercizio del diritto di voto - Bilancio - Attività di direzione e coordinamento della controllata - Non sussiste.

È escluso che l’esercizio, asseritamente abusivo, da parte del socio di maggioranza del diritto di voto relativo all’approvazione del bilancio nell’assemblea della controllata possa integrare l’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento che determina la responsabilità nei confronti dei soci di minoranza in caso di default dell’azienda, dovendosi osservare che la disposizione dell’articolo 2497 sexies c.c. consente soltanto di “presumere”, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento di società” sia esercitata dalla società controllante che l’esercizio del diritto di voto del socio di maggioranza, nell’assemblea della società partecipata, realizza sempre e comunque esercizio di attività di direzione e coordinamento della controllata.

(Nella specie, le condotte materiali contestate al MEF, quale socio azionista di maggioranza ex art. 2359, comma 1, n. 1) e 2) c.c., di Alitalia non erano riconducibili a esercizio della 'attività di direzione e coordinamento' della compagnia aerea come delineata dall'art. 2497 c.c.).